Dichiarazione ambientale MUD 2025

Pubblicato in GU n 49 del 28 febbraio il DPCM del 29 gennaio con approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 – MUD.

Ai sensi del D.P.C.M. del 29 gennaio 2025 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025” i soggetti OBBLIGATI alla presentazione della dichiarazione sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti
  • pericolosi, con alcune eccezioni (per imprenditori agricoli)
  • Non pericolosi con più di 10 dipendenti che producono:
  1. rifiuti nell’ambito delle lavorazioni industriali – art. 184 comma 3 lett. c) (ovvero i rifiuti speciali non classificati come urbani),
  2. rifiuti nell’ambito delle lavorazioni artigianali – art. 184 comma 3 lett. d) (ovvero i rifiuti speciali non classificati come urbani),
  3. rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

Pertanto i soggetti ESONERATI dall’obbligo della presentazione della Comunicazione enti ed imprese che:

  • producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi (art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006) e artigianali e da attività di gestione di acque e rifiuti.
  • producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti derivanti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie che hanno fino e uguale a () 10 dipendenti.
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi
  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti

 

La scadenza per la presentazione è fissata per il 28 giugno 2025

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