Pubblicato in GU n 49 del 28 febbraio il DPCM del 29 gennaio con approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 – MUD.
Ai sensi del D.P.C.M. del 29 gennaio 2025 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025” i soggetti OBBLIGATI alla presentazione della dichiarazione sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti
- pericolosi, con alcune eccezioni (per imprenditori agricoli)
- Non pericolosi con più di 10 dipendenti che producono:
- rifiuti nell’ambito delle lavorazioni industriali – art. 184 comma 3 lett. c) (ovvero i rifiuti speciali non classificati come urbani),
- rifiuti nell’ambito delle lavorazioni artigianali – art. 184 comma 3 lett. d) (ovvero i rifiuti speciali non classificati come urbani),
- rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
Pertanto i soggetti ESONERATI dall’obbligo della presentazione della Comunicazione enti ed imprese che:
- producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi (art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006) e artigianali e da attività di gestione di acque e rifiuti.
- producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti derivanti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie che hanno fino e uguale a (≤) 10 dipendenti.
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti
La scadenza per la presentazione è fissata per il 28 giugno 2025

